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BIBLIOTECA DI BASE " G. CIACCIO MONTALTO " |
Ubicazione |
P.le Clodio (ingresso da via Golametto)
Palazzina C, piano
terra |
Funzionaria responsabile |
Dr.a Luciana Preden
Bibliotecaria Area III F2 |
Orario di apertura
| Lun - Ven 9:00 - 13:00 |
Informazioni contatto
| biblioteca.ca.roma@giustizia.it
Telefono: 0638703607
Indirizzo postale: Via A. Varisco, 3/5 00136
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Catalogo
| https://pologiuridico.giustizia.it/opac/.do |
Posizione nel Sistema Bibliotecario
Nazionale |
http://anagrafe.iccu.sbn.it/isil/IT-RM1412 |
Avviso Chiusura estiva
La biblioteca "G. Ciaccio Montalto" resterà chiusa per ferie dal 27 luglio al 15 agosto, e dal 29 agosto al 2 settembre.
REGOLAMENTO
Art.1 - Orario
La Biblioteca è aperta dal Lunedì al Venerdì dalle
9,00 alle 13,00.
Art. 2- Accesso
1. L’accesso alla biblioteca è riservato ai Magistrati,
al personale in servizio ed agli avvocati muniti di tesserino rilasciato
dal Consiglio dell’Ordine.
2. Non è consentito l’accesso al pubblico.
Art. 3 - Servizi
1. Sono disponibili i servizi di consultazione, prestito e riproduzione.
2. Ogni richiesta deve essere formulata per iscritto, utilizzando il
modulo predisposto.
3. Le richieste di documentazione vengono evase compatibilmente con
la disponibilità del personale, che darà comunque la precedenza
alle richieste formulate dai collegi giudicanti della Corte.
Art. 4 - Consultazione
1. Le opere possedute dalla biblioteca possono essere richieste in consultazione
in numero non superiore a quattro volumi o altre unità documentali.
2. Le opere su supporto digitale possono essere consultate solo dagli
utenti che utilizzino un PC portatile personale. L’uso dei computer
in dotazione all’ufficio è strettamente riservato al personale
della biblioteca.
Art. 5 - Consultazione banche dati Italgiure
1. La consultazione delle banche dati Italgiure della Corte di Cassazione
può essere richiesta dalle 9 alle 10. Sarà data precedenza
alle ricerche richieste dagli uffici giudiziari.
2. Per gli avvocati è previsto il pagamento della tariffa di
accesso indicata nel DM 7/2/06. Il versamento di quanto dovuto dovrà
essere effettuato secondo le modalità di cui all’art. 285
DPR 30/5/02 n° 115.
Art.6 - Prestito
1. Il servizio di prestito, nelle due forme del prestito diretto e di
quello giornaliero, è riservato ai Magistrati.
2. Sono sempre escluse da ogni forma di prestito le opere:
a) non ancora registrate e catalogate;
b) a schede mobili;
c) contenute in supporti non cartacei;
d) di particolare pregio.
3. Sono escluse dal prestito diretto, se non possedute in duplice copia:
a) le opere di consultazione generale;
b) i periodici;
c) i codici e le raccolte di giurisprudenza.
4. Il prestito diretto è consentito per un numero massimo di
quattro volumi per la durata massima di 15 giorni. E’ rinnovabile
una sola volta.
5. In casi eccezionali è possibile richiedere il prestito giornaliero
delle opere di cui al precedente punto 3, con obbligo di restituzione
del materiale ricevuto in prestito entro la giornata o anche immediatamente,
su richiesta del responsabile della biblioteca.
6. All’utente che non restituisca puntualmente il materiale ricevuto
in prestito è inviata una lettera di sollecito, con avviso di
esclusione dal servizio di prestito fino a restituzione avvenuta o,
in casi ripetuti o gravi, per una durata maggiore, da determinarsi dal
Presidente della Corte. L’utente che smarrisca o restituisca danneggiata
l’opera in prestito è invitato dal Presidente della Corte
a provvedere alla sostituzione o al reintegro dell’opera stessa,
salvi ulteriori provvedimenti.
Art. 7 - Riproduzione
1. Ai Magistrati e al personale amministrativo è consentito fotocopiare
gratuitamente il materiale librario e documentario, per scopo di studio
e per uso di ufficio, nel rispetto della vigente legislazione sul diritto
d’autore.
2. Sono escluse dalla riproduzione fotostatica le opere edite prima
del 1930.
Art. 8 - Tutela del materiale
1. Agli utenti della biblioteca è vivamente raccomandato di usare
la massima cura del materiale che ricevono in consultazione o in prestito,
in particolare di non sottolineare o segnare in alcun modo le pagine,
e di non forzare le rilegature.
2. Gli utenti, al momento dell’ingresso in biblioteca, devono
depositare eventuali borse e cartelle negli appositi armadietti che
possono essere chiusi a chiave.
Art. 9 - Chiusura per revisioni
1. Allo scopo di effettuare interventi di revisione e riordinamento,
la biblioteca potrà essere chiusa per non più di due settimane
nel corso dell’anno.
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Roma, 23 maggio 2006 |
IL PRESIDENTE |
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