• MANDATARIO ELETTORALE:
L'art.7 comma 3 della Legge
10/12/1993 n.515 dispone che coloro che intendono candidarsi possono
raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale
esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale.
IL CANDIDATO DICHIARA PER ISCRITTO AL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE
IL NOMINATIVO DEL MANDATARIO ELETTORALE DA LUI DESIGNATO, DEPOSITANDO PRESSO LA SEGRETERIA DEL COLLEGIO, l’ORIGINALE
DELLA DESIGNAZIONE.
Qualora detta designazione venga depositata da persona diversa del mandatario,
deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del
mandatario. Per il rilascio della ricevuta comprovante l’avvenuto
deposito dell’atto, si invita a produrre la fotocopia dell’atto
stesso.
Nessun candidato può designare più di un mandatario
elettorale che a sua volta non può assumere l'incarico per più
di un candidato.
(modulo
scaricabile - per l'Italia)
(modulo
scaricabile - per la Circoscrizione Estero)
I CANDIDATI ALLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO DEVONO FARE AUTENTICARE
LA PROPRIA FIRMA, NELL’ATTO DI DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO, PRESSO
IL CONSOLATO O UN UFFICIO CONSOLARE.
DEVONO TRASMETTERE AL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE PRESSO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA, L’ORIGINALE DI DETTA DESIGNAZIONE MEDIANTE
UN MEZZO POSTALE CHE ASSICURI L’AFFIDABILITA’ E LA CERTIFICAZIONE
DELLA RICEZIONE.
PER COLORO CHE NON RISIEDONO A ROMA
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE SOPRADESCRITTA, OLTRE CHE DEPOSITATA A MANO, TRASMESSA
PER POSTA RACCOMANDATA A/R, PUO’ ESSERE INVIATA ANCHE PER POSTA
ELETTRONICA CERTIFICATA A : prot.ca.roma@giustiziacert.it
VANNO ALLEGATE LE FOTOCOPIE DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ SIA DEL
CANDIDATO E SIA DEL MANDATARIO ELETTORALE.
• IMPORTI MASSIMI DI SPESA
L'ART. 7 COMMA 1 DELLA LEGGE 515/93 SANCISCE CHE CIASCUN CANDIDATO -
ALLE ELEZIONI PER LA CAMERA DEI DEPUTATI E PER IL SENATO DELLA REPUBBLICA
- NON PUO' SUPERARE, PER LA PROPRIA CAMPAGNA ELETTORALE, GLI IMPORTI MASSIMI
DI SPESA STABILITI DALLA SUDDETTA LEGGE E DA SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
L'art. 3-ter della Legge 27/1/2006 n.22 stabilisce i limiti di
spesa e pubblicità delle spese elettorali dei candidati
alle elezioni politiche.
(vedi
prospetto Italia)
(vedi
prospetto Estero)
ATTENZIONE:
L'art. 15 comma 6 dispone che il superamento dei limiti massimi di spesa
consentiti comporta l’applicazione della SANZIONE AMMINISTRATIVA
PECUNIARIA non inferiore all’importo eccedente il limite previsto
e non superiore al triplo di detto importo e nel caso di un candidato
proclamato eletto, tale violazione comporta anche la decadenza dalla carica.
• DICHIARAZIONE DELLE SPESE E RENDICONTO:
L'art.7 comma 6 della Legge 515/93, come modificato dall'art.1 della
Legge 672/96, dispone che tutti i candidati, sia
eletti che non eletti, - entro tre mesi dalla ultima proclamazione
- devono trasmettere al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale la dichiarazione
di cui all'art.2 della Legge 441/1982 ed anche il rendiconto
relativo ai contributi, ai servizi ricevuti ed alle spese sostenute allegando,
inoltre, gli estratti del conto corrente bancario ed eventualmente postale
utilizzati.
NOTA BENE:
L'OBBLIGO DELLA DICHIARIAZIONE di cui all'art.2 della Legge 441/1982,
sancito dall'art.7 comma 6 della L.515/93 riguarda anche quei
candidati che per la propria campagna elettorale non hanno sostenuto spese
e non hanno ricevuto alcun contributo.
Detta rendicontazione/dichiarazione deve essere sottoscritta ed ai sensi
dell’art.2, comma 3, della citata L.441/1982, i candidati devono
apporre la formula “SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA DICHIARAZIONE CORRISPONDE
AL VERO”.
N.B.
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE SOPRADESCRITTA, OLTRE CHE DEPOSITATA A MANO, TRASMESSA
PER POSTA RACCOMANDATA A/R, PUO’ ESSERE INVIATA ANCHE PER POSTA
ELETTRONICA CERTIFICATA A : prot.ca.roma@giustiziacert.it
VANNO ALLEGATE LE FOTOCOPIE DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ SIA DEL
CANDIDATO E SIA DEL MANDATARIO ELETTORALE, QUALORA DESIGNATO.
FACSIMILE:
Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte di Appello
di Roma ha predisposto, ai sensi dell'art.7 comma 6 della Legge 10/12/1993
e successive modifiche, un FACSIMILE della dichiarazione
e del rendiconto delle spese elettorali sostenute dai candidati per la
propria campagna elettorale.
L'uso di detto facsimile non è obbligatorio ma sicuramente facilita
la redazione dei documenti.
(aggiornamento al 4/2/2013 modelli E - F del facsimile del rendiconto
spese elettorali)
(modulo
scaricabile)
(modulo
scaricabile per i candidati che non hanno sostenuto spese)
• IRRREGOLARITA’ E SANZIONI:
Ai sensi dell'art.14 comma 3 e 4 della Legge 515/93, le dichiarazioni
ed i rendiconti depositate dai candidati, si considerano approvati qualora
il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro
180 giorni dalla ricezione; nel caso in cui emergano delle irregolarità,
il Collegio, entro il termine di cui sopra, le contesta all'interessato
che ha facoltà di presentare memorie e documenti.
ATTENZIONE:
L'art. 15 comma 5, richiamato dall’art.5 comma 4 della L.43/95,
dispone che la mancata presentazione nei termini previsti, della
dichiarazione e del rendiconto da parte di un candidatocomporta
l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore
a €uro 25.822,84 ( nel massimo di € 103.291,38) E NEL CASO DI
UN CANDIDATO PROCLAMATO ELETTO TALE VIOLAZIONE COMPORTA ANCHE LA DECADENZA
DALLA CARICA.
Detto articolo sancisce anche gli altri casi di irregolarità in
cui il Collegio Regionale applica una sanzione amministrativa pecuniaria.
Le sanzioni applicabili sono specificatamente indicate e prevedono importi
elevati e diversi a seconda la violazione commessa. |