• MANDATARIO ELETTORALE:
L’art.7 comma 3 della L.515/93 richiamato dall’art.5 comma
4 della L. 43/95, dispone che coloro che intendono candidarsi possono
raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale
esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale.
Il candidato dichiara per iscritto al Collegio Regionale di Garanzia
Elettorale il nominativo del mandatario elettorale da lui designato,
depositando presso la Segreteria del Collegio, l’originale della
designazione.
(modulo
scaricabile)
Qualora detta designazione venga depositata da persona diversa del mandatario,
deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità
del mandatario. Per il rilascio della ricevuta comprovante l’avvenuto
deposito dell’atto, si invita a produrre la fotocopia dell’atto
stesso.
L’art.5 comma 4 della L.43/95 sancisce che sono esclusi
dall’obbligo delle designazione di un mandatario elettorale,
i candidati che spendono meno di €uro 2.580 avvalendosi unicamente
di denaro proprio, fermo restando l’obbligo di redigere il rendiconto
delle spese sostenute.
ATTENZIONE:Nessun candidato può designare più
di un mandatario elettorale che a sua volta non può assumere
l'incarico per più di un candidato.
PER COLORO CHE NON RISIEDONO A ROMA
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE SOPRADESCRITTA, OLTRE CHE DEPOSITATA A MANO,
TRASMESSA PER POSTA RACCOMANDATA A/R, PUO’ ESSERE INVIATA ANCHE
PER POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA A : prot.ca.roma@giustiziacert.it
VANNO ALLEGATE LE FOTOCOPIE DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ SIA DEL
CANDIDATO E SIA DEL MANDATARIO ELETTORALE.
• IMPORTI MASSIMI DI SPESA:
L'art. 7 comma 1 della Legge 515/93 richiamato dall’art.5 comma
1 della L.43/95) sancisce che ciascun candidato non può superare,
per la propria campagna elettorale, gli importi massimi di spesa
stabiliti dalla suddetta Legge e da successive modificazioni.
L'art.9 della Legge regionale della regione Lazio n. 2 del 13.1.2005,
stabilisce i limiti delle spese elettorali dei candidati.(vedi
prospetto)
ATTENZIONE:
L'art. 15 comma 6, richiamato dall’art.5 comma 4 della L.43/95,
dispone che il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti
comporta l’applicazione dellasanzione amministrativa pecuniarianon
inferiore all’importo eccedente il limite previsto e non superiore
al triplo di detto importoe nel caso di un candidato proclamato eletto,
tale violazione comporta anche la decadenza dalla carica.
• DICHIARAZIONE DELLE SPESE E RENDICONTO:
L'art.7 comma 6 della Legge 515/93, richiamato dall’art.5 comma
4 della L.43/95 e modificato dall'art.1 della Legge 672/96, dispone
che tutti i candidati, sia eletti che non
eletti, - entro tre mesi dalla data dell’ultima proclamazione
degli eletti - devono trasmettere al Collegio Regionale di
Garanzia Elettorale la dichiarazione di cui all'art.2 della Legge
441/1982 ed anche il rendiconto relativo ai contributi, ai servizi
ricevuti ed alle spese sostenute allegando, inoltre, gli estratti
del conto corrente bancario ed eventualmente postale utilizzati.
NOTA BENE:
L'obbligo della dichiarazionedi cui all'art.2 della Legge
441/1982, sancito dall'art.7 comma 6 della L.515/93 riguarda
anche quei candidati che per la propria campagna elettorale non hanno
sostenuto spese e non hanno ricevuto alcun contributo.
Detta rendicontazione/dichiarazione deve essere sottoscritta ed ai
sensi dell’art.2, comma 3, della citata L.441/1982, i candidati
devono apporre la formula “SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA DICHIARAZIONE
CORRISPONDE AL VERO”.
N.B.
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE SOPRADESCRITTA, OLTRE CHE DEPOSITATA A MANO,
TRASMESSA PER POSTA RACCOMANDATA A/R, PUO’ ESSERE INVIATA ANCHE
PER POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA A : prot.ca.roma@giustiziacert.it
VANNO ALLEGATE LE FOTOCOPIE DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ SIA DEL
CANDIDATO E SIA DEL MANDATARIO ELETTORALE, QUALORA DESIGNATO.
FACSIMILE:
Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte di Appello
di Roma ha predisposto, ai sensi dell'art.7 comma 6 della Legge 10/12/1993
e successive modifiche, un FACSIMILE della dichiarazione
e del rendiconto delle spese elettorali sostenute dai candidati per
la propria campagna elettorale.
L'uso di detto facsimile non è obbligatorio
ma sicuramente facilita la redazione dei documenti.
(aggiornamento al 4/2/2013 modelli E - F del facsimile del rendiconto
spese elettorali)
modulo
scaricabile)
modulo
scaricabile per i candidati che non hanno sostenuto spese
• IRRREGOLARITA’ E SANZIONI:
Ai sensi dell'art.14 comma 3 e 4 della Legge 515/93,
richiamato dall’art.5 comma 4 della L.43/95, le dichiarazioni
ed i rendiconti depositate dai candidati, si considerano approvati
qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato
entro 180 giorni dalla ricezione; nel caso in cui emergano
delle irregolarità, il Collegio, entro il termine di cui sopra,
le contesta all'interessato affinché possa presentare memorie
e documenti.
ATTENZIONE:
L'art. 15 comma 5, richiamato dall’art.5 comma 4 della L.43/95,
dispone che la mancata presentazione nei termini previsti,
della dichiarazione e del rendiconto da parte di un candidato
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria
non inferiore a €uro 25.822,84
( nel massimo di € 103.291,38) e nel caso di un candidato proclamato
eletto tale violazione comporta anche la decadenza dalla carica.
Detto articolo sancisce anche gli altri casi di irregolarità
in cui il Collegio Regionale applica una sanzione amministrativa pecuniaria.
Le sanzioni applicabili sono specificatamente indicate e prevedono
importi elevati e diversi a seconda la violazione commessa.