L’art.7 comma 3 della L.515/93 richiamato dall’art.5
comma 4 della L. 43/95, dispone che coloro che intendono candidarsi
possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna
elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario
elettorale.
Il candidato dichiara per iscritto al Collegio Regionale di Garanzia
Elettorale il nominativo del mandatario elettorale da lui designato.
Nessun candidato può designare più di un mandatario
elettorale che a sua volta non può assumere l'incarico per
più di un candidato.
(modulo
scaricabile)
L’art.5 comma 4 della L.43/95 sancisce che sono esclusi
dall’obbligo delle designazione di un mandatario elettorale,
i candidati che spendono meno di €uro 2.580 avvalendosi unicamente
di denaro proprio, fermo restando l’obbligo di redigere il rendiconto
delle spese sostenute.
Per il rilascio della ricevuta comprovante l’avvenuto deposito
dell’atto di designazione del mandatario elettorale, munirsi
della fotocopia dell’atto medesimo.
L'art. 7 comma 1 della Legge 515/93 richiamato dall’art.5
comma 1 della L.43/95) sancisce che ciascun candidato non può
superare, per la propria campagna elettorale, gli importi
massimi di spesa stabiliti dalla suddetta Legge e da successive
modificazioni.
L'art.9 della Legge regionale della regione Lazio n. 2 del
13.1.2005, stabilisce i limiti delle spese elettorali dei candidati.
(vedi prospetto)
L'art.7 comma 6 della Legge 515/93, richiamato dall’art.5
comma 4 della L.43/95 e modificato dall'art.1 della Legge 672/96, dispone
che tutti i candidati, sia eletti che non eletti, - entro tre mesi dalla
data dell’ultima proclamazione degli eletti - devono trasmettere
al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale la dichiarazione
di cui all'art.2 della Legge 441/1982 ed anche il rendiconto
relativo ai contributi, ai servizi ricevuti ed alle spese sostenute
allegando, inoltre, gli estratti del conto corrente bancario ed eventualmente
postale utilizzati.
Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso
la Corte di Appello di Roma ha predisposto, ai sensi dell'art.7 comma
6 della Legge 10/12/1993 e successive modifiche, un facsimile
della dichiarazione e del rendiconto delle spese elettorali
sostenute dai candidati per la propria campagna elettorale.
(modulo scaricabile)
(allegare la fotocopia del documento di riconoscimento del candidato)
L'uso di detto facsimile non è obbligatorio
ma sicuramente facilita la compilazione dei documenti succitati ed evita
eventuali errori.
E' disponibile anche presso gli uffici della segreteria del Collegio
Regionale.
N.B.
L'obbligo della dichiarazione di cui all'art.2 della Legge
441/1982, sancito dall'art.7 comma 6 della L.515/93 richiamato dall’art.5
comma 4 della L.43/95, riguarda anche quei candidati che per
la propria campagna elettorale non hanno sostenuto spese e non hanno
ricevuto alcun contributo.
(modulo scaricabile)
(allegare la fotocopia del documento di riconoscimento del candidato)
Ai sensi dell'art.14 comma 3 e 4 della Legge 515/93,
richiamato dall’art.5 comma 4 della L.43/95, le dichiarazioni
ed i rendiconti depositate dai candidati, si considerano approvati qualora
il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro
180 giorni dalla ricezione; nel caso in cui emergano delle
irregolarità, il Collegio, entro il termine di cui sopra, le
contesta all'interessato che ha facoltà di presentare memorie
e documenti.
L'art. 15 comma 5, richiamato dall’art.5 comma 4 della L.43/95,
dispone che la mancata presentazione nei termini previsti, della dichiarazione
e del rendiconto da parte di un candidato comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a
€ 25.822,84 ( nel massimo di € 103.291,38) e nel caso
di un candidato proclamato eletto tale violazione comporta anche la
decadenza dalla carica.
Detto articolo sancisce anche gli altri casi in cui il Collegio Regionale
applica una sanzione amministrativa pecuniaria molto elevata.
Le sanzioni applicabili sono specificatamente indicate e prevedono importi
elevati e diversi a seconda la violazione commessa.
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